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D.M. 10/07/2003 n. 238-punto 5.2.2 - Livello sonoro del veicolo in movimento: si applica con il filoveicolo collegato alla linea di contatto; -punto 5.2.2.3.1 - Terreno di prova: nell'ipotesi che non sia possibile reperire un tratto di linea filoviaria con le caratteristiche di pavimentazione previste dalla direttiva, le prove possono essere eseguite su una pavimentazione non conforme alle specifiche dell'allegato IV alla direttiva stessa; -punto 5.2.3 - Livello sonoro del veicolo fermo: non ricorre. Filoveicolo dotato anche di motore endotermico. Le verifiche e prove devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE (e successive modifiche), compatibilmente con le soluzioni costruttive presentate dal veicolo. «B» Ricorre in presenza di motore endotermico in quanto applicabile alla categoria di appartenenza. «C» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che, in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare e continuativo del servosterzo. «D» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare del compressore dell'impianto pneumatico. «E» Non ricorre per i motori elettrici. Parte 2 - Decreti ministeriali inerenti alle caratteristiche costruttive degli autobus, in quanto applicabili ai filoveicoli tenuto conto della specificitą degli stessi: -Decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 (in Gazzetta Ufficiale, 19 maggio 1977, n. 135) «Caratteristiche costruttive degli autobus»; - Decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983 (in Gazzetta Ufficiale, 1° febbraio 1983, n. 30); -Decreto del Ministro dei trasporti 13 giugno 1985 (in Gazzetta Ufficiale, 8 luglio 1985, n. 159); - Decreto del Ministro dei trasporti 11 marzo 1987, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale, 20 marzo 1987, n. 66); - Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1987, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1987, n. 115); - Decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1987, n. 523 (in Gazzetta Ufficiale, 24 dicembre 1987, n. 300); -Decreto del Ministro dei trasporti 21 luglio 1989 (in Gazzetta Ufficiale, 15 settembre 1989, n. 216); -Decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1991 (in Gazzetta Ufficiale, 25 settembre 1991, n. 225); - Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 1° giugno 2001 (in Gazzetta Ufficiale, 30 giugno 2001, n. 150). Parte 3 - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione. 1. Verifica dei requisiti di sicurezza nel rispetto della norma CEI 9-4 per filoveicoli e, se ricorre il caso, della norma CEI 69-1. 2. Verifica delle caratteristiche del sistema di captazione della corrente, nel rispetto della norma CEI 9-49 ovvero CEI 9-45. 3. Verifica della presenza di un dispositivo d'emergenza ad inserimento e a riarmo manuale. Il dispositivo d'emergenza deve consentire, con una unica manovra da parte dell'autista dal posto di guida a) l'interruzione rapida del comando di trazione, mediante apertura dell'interruttore di linea su entrambe le polaritą b) l'interruzione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di tensione nominale di banda I, ad eccezione dei comandi delle porte, di eventuali ap- a veicolo fermo d) l'accensione della segnalazione di pericolo di veicolo fermo e) l'accensione di eventuali luci interne di emergenza f) la permanenza dell'alimentazione elettrica dei dispositivi di movimenta zione di rampe, pedane elevatrici e simili per agevolare l'uscita di persone a ridotta capacitą motoria. 4. Verifica della presenza di spie ed indicatori di tensione di linea, di marcia autonoma e, se presente, di comando scambi. 5. Identificazione aste sporgenti. Qualora le aste del veicolo in posizione abbassata sporgano posteriormente oltre la carrozzeria, deve essere apposto sulla parte posteriore del veicolo un pannello conforme all'articolo 361 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e sue successive modificazioni ed integrazioni. |
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